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Il
vigente Piano SIAD, approvato con delibera C.C. n. 12 del
19.05.2004 ed ammesso al Visto di conformità della Regione
Campania con Delibera G.R. n. 2415 del 22.12.2004,
disciplina lo svolgimento delle attività di commercio su
aree pubbliche con uno specifico Regolamento che, al comma 3
dell’art. 28-Individuazione delle aree di mercato
straordinario, espressamente prevede: “Nei piazzali
antistanti i cimiteri di Capua e S.Angelo in Formis, è
destinata un’area mercato per lo svolgimento di attività
di commercio nei giorni festivi e prefestivi “. Il
Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità nella seduta
del 29 gennaio la variante al SIAD. In merito il delegato al
commercio Antonio Minoja: “Allo stato, sulla base della
suddetta norma, nelle aree antistanti i Cimiteri solo nei
giorni festivi e prefestivi si posizionano alcuni
commercianti di fiori, che svolgono la propria attività in
maniera ambulante. Tale soluzione, specie per l’area
antistante il cimitero di Capua, determina una situazione
poco adeguata al decoro che il luogo richiede, a causa della
esposizione, su una parte del piazzale, spesso in maniera
disordinata, di prodotti.
Sempre in relazione
al Cimitero di Capua, inoltre, la circostanza che la
presenza dei fiorai sia limitata ai soli giorni festivi e
prefestivi, causa disagi ai numerosi cittadini che, tutti i
giorni, frequentano la struttura.
Per migliorare tale
situazione, l’Amministrazione Comunale, anche raccogliendo
le indicazioni dei cittadini e degli operatori, ha ritenuto
di apportare alcune modifiche al “Regolamento” del
Commercio sulle aree pubbliche, finalizzate a consentire,
sul piazzale antistante il Cimitero di Capua, una diversa e
più adeguata organizzazione delle attività commerciali;
ampliando il tempo di presenza degli operatori e permettendo
loro anche la realizzazione di chioschi e/o box per
l’esercizio della attività, in sede fissa. La Variante, in
particolare, si sostanzia nel sottrarre l’area, sul piazzale
del Cimitero di Capua, dalla disciplina dell’art. 28 (“mercati
straordinari”) e nel suo contestuale inserimento tra
quelle in cui è previsto lo svolgimento di attività
mercatali ordinarie (ferma restando la destinazione alle
particolari categorie di merci)”. |