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L’occupazione di
spazio pubblico all’esterno degli esercizi di vendita al
dettaglio è disciplinata dal Regolamento di Polizia Urbana
che all’art. 19 stabilisce che “a quanti esercitano attività
commerciali, artigianali o simili può essere concessa
l’occupazione di suolo pubblico; nonché ai sensi dell’art
28,comma 1, l’occupazione di suolo pubblico può essere
concessa a chi esercita attività commerciali in locali
prospettati sulla pubblica nel rispetto delle norme d’igiene
e delle norme in materia de circolazione pedonale purché
l’occupazione non si estenda altre metri 1 dal filo del
fabbricato. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che
i generi alimentati non confezionati non possono essere
esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo e le
strutture utilizzate devono essere preventivamente approvate
dai competenti uffici comunali”. Per rammentare tali
principi il consigliere delegato al commercio Antonio Minoja
ha fatto affiggere dei manifesti. A tal proposito lo stesso
dichiara: “I banchi utilizzati per l’esposizione e la
vendita dei prodotti alimentari devono essere idonei sotto
l’aspetto igienico sanitario, tenendo conto delle tipologie
alimentari. Negli ultimi anni, sono state emanate numerose
disposizioni atte a non consentire l’ esposizione all’area
aperta di prodotti e sostanze alimentari ma sempre più
frequentemente negli spazi antistanti gli esercizi
commerciali, si detengono alimenti sfusi e\o confezionati
,esposti costantemente all’azione di agenti atmosferici e di
parassiti che possono provocare alterazione ed
insudiciamento.
Va sottolineato che
gli alimenti tenuti in precarie condizioni igieniche e cioè
detenute per la vendita sul marciapiede o sulla strada ,
possono causare patologie nell’uomo e tutto ciò contrasta
con le più elementari norme igieniche a tutela della salute
pubblica;
Si ritiene
necessaria l’adozione di misure atte ad interrompere la
deprecabile consuetudine di alcuni operatori commerciali di
esporre i generi alimentari e non sulla strada e sui
marciapiedi e quindi in condizione di facile aggredibilità
da parte di contaminanti ambientali. Pertanto mi auguro che
gli operatori commerciali che intendono esporre le merci
all’ esterno dei propri esercizi ( qualora consentito dalle
norme regolamentari), si muniscano delle necessarie
autorizzazioni amministrative e sanitarie ,con l’ avvertenza
che in difetto procederà a sanzionare gli inadempimenti
secondo le leggi e i regolamenti vigenti in materia
amministrativa e sanitaria, facendo presente altresì che con
delibera di G.M. n. 270 del 05.09.2008 sono state inasprite
le sanzioni per determinare tipologie di violazioni”.
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