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Di: Vincenzo Paternuosto                                          paternuosto@capuaonline.com


- L'inchiesta di Capuaonline -

  Capua 27.07.2005

L’Inchiesta sugli Autovelox di Vincenzo Paternuosto con la collaborazione dell’avv. di Aversa Stefano Montone e del suo sito “www.ilricorso.it”.

 

Due sistemi di autovelox nascosto ( in un paletto e in un bidone della spazzatura)  

<<A seguito dei nostri ricorsi – spiega l’avv. Stefano Montone - alcuni Comuni come Lusciano e Gricignano non hanno più installato l'autovelox; altri come Vitulazio e limitrofi hanno adottato una condotta più consona. Lusciano e Gricignano operavano senza il decreto prefettizio per la mancata contestazione immediata. Nel senso che le multe erano veri e propri agguati con agenti in borghese e autovelox nascosti. Una recente sentenza ha invece imposto che vigili e apparecchiature debbano essere visibili e la presenza degli apparecchi segnalata con cartelli. In realtà gli apparecchi vengono utilizzati per fare cassa e non per prevenire gli incidenti. Preliminarmente – aggiunge Montone - iniziamo col dire che non è obbligatorio comunicare i dati del conducente. Ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno del 25/8/1995 Prot. 300°/A/56516/144/5/20/3, infatti, si può dichiarare di non essere in grado di comunicare chi era alla guida dell’autovettura al momento della rilevazione del verbale in oggetto. Ci si riporta pertanto ai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale 27/2005, la quale al punto 9.2.2 recita: “l’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo”. Molti Comuni, poi, operano in contrasto col d.l. 20 giugno 2002, n. 121 (convertito nella L. 1° agosto 2002, n. 168), il quale ha stabilito che gli accertamenti mediante autovelox e altri dispositivi tecnici di controllo a distanza possano essere sanzionati senza l'obbligo di contestazione immediata dell'infrazione al guidatore solo su autostrade e superstrade; sulle altre strade, invece, l'utilizzazione dei mezzi di rilevazione elettronici è subordinata alla valutazione preventiva e all'identificazione dei luoghi da parte del Prefetto, come luoghi nei quali "non è possibile il fermo dei veicoli senza arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti" (art. 4, 2° comma, d.l. 121/2002). Orbene – conclude l’avv. Montone - spesso nel punto dove è stata rilevata l’infrazione la strada si presenta in ottime condizioni, diritta e con piena visibilità (es. Statale Appia). Sul posto vi sono moltissime piazzole dove spesso si incontrano posti di blocco di Polizia e Carabinieri i quali fermano le autovetture tranquillamente. Sembra strano che i “problemi di incolumità e fluidità” li abbiano solo i vigili urbani>>. Ne consegue, quindi, che la strada in esame doveva necessariamente essere investita di decreto prefettizio non essendo essa né autostrada né superstrada. Si precisa che nella fattispecie non ricorrono i requisiti della mancata contestazione come previsto dall’art. 201 lettera E del Codice della Strada, in quanto, non essendo indicato il tipo di autovelox usato, deve considerarsi che lo stesso non è ricompreso in tale categoria di apparecchi. <<Infatti – rileva ancora l’avvocato di Aversa - se è stato utilizzato il modello 104/CA o 105/SE (telelaser), questi consentono la rilevazione in anticipo rispetto al passaggio del veicolo e non dopo come invece indicato. Ci si riporta pertanto all’ordinanza del Prefetto di Rovigo prot. n° 228/2005/dep. (che si allega), il quale ha dichiarato che l’autovelox mod. 104/C2 (e il suo omologo 105/SE) non è apparecchio che ha ricevuto una specifica omologazione all’accertamento in remoto. Nel senso che tale apparecchio non rientra nella categoria di quelli utilizzabili successivamente al passaggio del veicolo, cioè non rientra tra quelli di cui alla sentenza della Corte di Cassazione del 07.04.2005 n° 7332, la quale ha dichiarato che: “Sulla base di queste premesse questa Corte ha da ultimo ribadito che in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), ai sensi dall'art. 384 reg. cod. strada, qualora, esse consentano la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, mentre solo nella diversa ipotesi in cui l'apparecchiatura permetta l'accertamento dell'illecito immediatamente la contestazione deve essere immediata”>>. A tal proposito è bene precisare che nello specifico la via in esame (Statale Appia) non ha le caratteristiche richieste per l’emissione del decreto prefettizio per la mancata contestazione. Infatti tale strada è una arteria principale ed è dotata di ampie aree e tratti rettilinei dove poter fermare tranquillamente i veicoli. <<Ne deriva – aggiunge Stefano Montone - che il decreto, anche se esistente, è palesemente illegittimo ed emesso esclusivamente per favorire il Comune in danno degli automobilisti. Nelle sentenze ormai numerosissime emesse dall'Ufficio del Giudice di Pace di Teano, pronunciandosi sui ricorsi in opposizione alle sanzioni amministrative per la violazione di norme del Codice della Strada, ha specificato che l'apparecchiatura deve essere utilizzata come strumento di ausilio per eventuali contestazioni, ma non esime di accertare immediatamente l'infrazione tramite la presenza di un vigile urbano: in altri termini la rilevazione di una eventuale infrazione non può essere totalmente affidata allo strumento meccanico. Il Giudice ha poi nuovamente posto l'attenzione sull'inaffidabilità e la non obiettività di un servizio con un apparecchio preso in affitto da una ditta privata, la quale oltretutto percepiva un corrispettivo fisso su ogni violazione rilevata tramite gli strumenti dalla stessa tarati. Per questi motivi il Giudice di Pace di Teano ha ritenuto la suddetta contravvenzione e il relativo verbale nulli. Il principio del "buon andamento e imparzialità dell'amministrazione" sembra non essere pienamente rispettato quando ci si trova di fronte a casi ove una ditta privata percepisce ben 26,00 € per ogni contravvenzione, ovvero circa il 50% di quanto il trasgressore dovrebbe versare nelle casse comunali. <<Va considerata – spiega l’avv. Montone - la recente Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n° 4010/2000, la quale ha dichiarato che l’infrazione va contestata immediatamente quando è possibile farlo. Nella fattispecie (caso citato) non ricorreva nessuna delle ipotesi di impossibilità previste dall’art. 384 del regolamento C.D.S., né a giustificazione può essere edotto il decreto prefettizio come già detto illegittimo. Inoltre, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n° 10.107/2000 specifica che le infrazioni accertate con l’autovelox modello in esame vanno contestate immediatamente, poiché tale apparecchio è in grado di accertare l’illecito a mezzo di un allarme acustico e un display luminoso che indica la velocità e di segnalarlo agli agenti quando l’autovettura ancora non ha raggiunto l’apparecchio presidiato. Ne consegue che è sempre possibile fermare l’autoveicolo che ha superato il limite. Dunque, non risponde a verità la circostanza spesso narrata in verbale dai vigili che non era possibile constatare l’infrazione ed i motivi edotti per giustificare la mancata contestazione sono irrilevanti>>. Pertanto, secondo i giudici della Cassazione (sentenza 8837-05), devono essere ritenute nulle le multe che non sono state subito contestate, giudicando troppo generica la classica frase inserita nei verbali da parte delle forze dell'ordine. Per questo la multa è da considerarsi non valida e si deve fare ricorso per annullarla.

Passiamo ora all’obbligo della taratura per “Autovelox” e “Photored”. <<Il fine perseguito da ADUSBEF e dall’esponente – dichiara Stefano Montone – è solo quello di vedere riconosciuto il diritto del cittadino alla certezza della violazione contestata. A tal proposito sono state emesse numerose sentenze di Giudici di Pace di diverse località italiane. Emblematica, però, è la sentenza del Tribunale di Lodi. Nel 1997 il signor C. P., avendo ricevuto una multa per eccesso di velocità, decise di opporla rivolgendosi alla locale Prefettura, contestando la mancanza di adeguata taratura dell’autovelox mod. 104/C2 (prodotto da Sodi Scientifica) utilizzato per i rilievi. Successivamente, vedendosi respinta l’opposizione, si rivolgeva al Tribunale, all’epoca competente. In detta sede venne disposta perizia tecnica d’ufficio sull’autovelox: la perizia venne eseguita dal Dott. Paolo Soardo, direttore dell’Istituto Elettrotecnico Nazionale di Torino (IEN- G. Ferrarsi) ed attuale Presidente del Comitato SIT>>. Le conclusioni del Tribunale di Lodi sono state sostanzialmente le seguenti:uno strumento di misura, per essere attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente; • nessuna tolleranza forfetaria (cioè il 5% stabilito dalla legge) può sostituire la taratura, unica operazione in grado di rivelare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste; • non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali; • in tema di determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente "omologate", ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione; • tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile: in assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo. Ovviamente, queste conclusioni devono essere applicate a qualsiasi modello di autovelox o photored. Nel 2000 il MLLPP con lettera prot. 6050 del 20/09/00 chiese alla Segreteria del SIT di provvedere all’accreditamento di Centri SIT per la Taratura di Autovelox, in quanto si stava predisponendo un capitolato tecnico per la taratura di tali dispositivi in conformità alle OIML-R91. Capitolato che sarebbe dovuto essere pubblicato sulla G.U. a partire dal gennaio 2001. Questo capitolato non è stato ancora pubblicato. Sino ad oggi, il Ministero (ex Ministero dei Lavori Pubblici) nelle omologazioni degli autovelox non ha menzionato la necessità di praticare la taratura periodica e solo nella recentissima omologazione prot. n. 4130 del 24 dicembre 2004 dei dispositivi denominati “Traffiphot III-SR” e “Traffiphot III SR-Photored V” si fa menzione della taratura (anche se non si dice da chi deve essere operata). Ciò posto, è di tutta evidenza che gli autovelox/photored determinano gravi sanzioni amministrative e, dunque, detti strumenti ricadono sicuramente nell'ambito della c.d. “metrologia legale” e, per garantire la correttezza delle misure, autovelox/photored devono essere periodicamente tarati. Negli altri paesi UE e non (Francia, Inghilterra, Germania, Olanda, Belgio, Austria, Portogallo, Svezia, Finlandia, Danimarca, Svizzera, etc) gli autovelox vengono regolarmente tarati presso gli Istituti Metrologici Nazionali o Centri di Taratura accreditati equivalenti ai nostri Centri SIT. In Italia ad oggi non ci sono Centri SIT accreditati per la taratura degli Autovelox/Photored e, quindi, nessuno di detti strumenti è conforme a quanto richiesto da norme e leggi vigenti (vai al sito www.ilricorso.it per approfondimenti sulla legge 273/91 "Istituzione del Sistema Nazionale di taratura" e sulle Norme Europee in Materia di taratura e “Certificati di Taratura”). <<Da tutto quanto esposto – conclude il nostro avvocato - ne deriva inconfutabilmente l’invalidità, formale e sostanziale, delle apparecchiature utilizzate per il controllo dei limiti di velocità e delle infrazioni semaforiche e, dunque, la nullità assoluta di tutte le contravvenzioni che vengono elevate ai danni dell’utenza stradale>>.

 

Per informazioni scrivi a: redazione@capuaonline.com

 

 

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