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<<A
seguito dei nostri ricorsi – spiega l’avv. Stefano
Montone - alcuni Comuni come Lusciano e Gricignano non hanno
più installato l'autovelox; altri come Vitulazio e limitrofi
hanno adottato una condotta più consona. Lusciano e
Gricignano operavano senza il decreto prefettizio per la
mancata contestazione immediata. Nel senso che le multe
erano veri e propri agguati con agenti in borghese e
autovelox nascosti. Una recente sentenza ha invece imposto
che vigili e apparecchiature debbano essere visibili e la
presenza degli apparecchi segnalata con cartelli. In realtà
gli apparecchi vengono utilizzati per fare cassa e non per
prevenire gli incidenti. Preliminarmente – aggiunge Montone
- iniziamo col dire che non è obbligatorio comunicare i dati
del conducente. Ai sensi della circolare del Ministero
dell’Interno del 25/8/1995 Prot. 300°/A/56516/144/5/20/3,
infatti, si può dichiarare di non essere in grado di
comunicare chi era alla guida dell’autovettura al momento
della rilevazione del verbale in oggetto. Ci si riporta
pertanto ai contenuti della sentenza della Corte
Costituzionale 27/2005, la quale al punto 9.2.2 recita:
“l’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella
parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla
decurtazione dei punti della patente quando ometta di
comunicare all’Autorità amministrativa procedente le
generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione
alle regole della circolazione stradale, deve essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo”. Molti Comuni,
poi, operano in contrasto col d.l. 20 giugno 2002, n. 121
(convertito nella L. 1° agosto 2002, n. 168), il quale ha
stabilito che gli accertamenti mediante autovelox e altri
dispositivi tecnici di controllo a distanza possano essere
sanzionati senza l'obbligo di contestazione immediata
dell'infrazione al guidatore solo su autostrade e
superstrade; sulle altre strade, invece, l'utilizzazione dei
mezzi di rilevazione elettronici è subordinata alla
valutazione preventiva e all'identificazione dei luoghi da
parte del Prefetto, come luoghi nei quali "non è possibile
il fermo dei veicoli senza arrecare pregiudizio alla
sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o
all’incolumità degli agenti operanti" (art. 4, 2° comma,
d.l. 121/2002). Orbene – conclude l’avv. Montone - spesso
nel punto dove è stata rilevata l’infrazione la strada si
presenta in ottime condizioni, diritta e con piena
visibilità (es. Statale Appia). Sul posto vi sono moltissime
piazzole dove spesso si incontrano posti di blocco di
Polizia e Carabinieri i quali fermano le autovetture
tranquillamente. Sembra strano che i “problemi di incolumità
e fluidità” li abbiano solo i vigili urbani>>. Ne consegue,
quindi, che la strada in esame doveva necessariamente essere
investita di decreto prefettizio non essendo essa né
autostrada né superstrada. Si precisa che nella fattispecie
non ricorrono i requisiti della mancata contestazione come
previsto dall’art. 201 lettera E del Codice della Strada, in
quanto, non essendo indicato il tipo di autovelox usato,
deve considerarsi che lo stesso non è ricompreso in tale
categoria di apparecchi. <<Infatti – rileva ancora
l’avvocato di Aversa - se è stato utilizzato il modello
104/CA o 105/SE (telelaser), questi consentono la
rilevazione in anticipo rispetto al passaggio del veicolo e
non dopo come invece indicato. Ci si riporta pertanto
all’ordinanza del Prefetto di Rovigo prot. n° 228/2005/dep.
(che si allega), il quale ha dichiarato che l’autovelox mod.
104/C2 (e il suo omologo 105/SE) non è apparecchio che ha
ricevuto una specifica omologazione all’accertamento in
remoto. Nel senso che tale apparecchio non rientra nella
categoria di quelli utilizzabili successivamente al
passaggio del veicolo, cioè non rientra tra quelli di cui
alla sentenza della Corte di Cassazione del 07.04.2005 n°
7332, la quale ha dichiarato che: “Sulla base di queste
premesse questa Corte ha da ultimo ribadito che in materia
di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di
velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo
(autovelox), ai sensi dall'art. 384 reg. cod. strada,
qualora, esse consentano la rilevazione dell'illecito solo
in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a
distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale
dell'utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche
esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la
contestazione immediata, mentre solo nella diversa ipotesi
in cui l'apparecchiatura permetta l'accertamento
dell'illecito immediatamente la contestazione deve essere
immediata”>>. A tal proposito è bene precisare che nello
specifico la via in esame (Statale Appia) non ha le
caratteristiche richieste per l’emissione del decreto
prefettizio per la mancata contestazione. Infatti tale
strada è una arteria principale ed è dotata di ampie aree e
tratti rettilinei dove poter fermare tranquillamente i
veicoli. <<Ne deriva – aggiunge Stefano Montone - che il
decreto, anche se esistente, è palesemente illegittimo ed
emesso esclusivamente per favorire il Comune in danno degli
automobilisti. Nelle sentenze ormai numerosissime emesse
dall'Ufficio del Giudice di Pace di Teano, pronunciandosi
sui ricorsi in opposizione alle sanzioni amministrative per
la violazione di norme del Codice della Strada, ha
specificato che l'apparecchiatura deve essere utilizzata
come strumento di ausilio per eventuali contestazioni, ma
non esime di accertare immediatamente l'infrazione tramite
la presenza di un vigile urbano: in altri termini la
rilevazione di una eventuale infrazione non può essere
totalmente affidata allo strumento meccanico. Il Giudice
ha poi nuovamente posto l'attenzione sull'inaffidabilità e
la non obiettività di un servizio con un apparecchio preso
in affitto da una ditta privata, la quale oltretutto
percepiva un corrispettivo fisso su ogni violazione rilevata
tramite gli strumenti dalla stessa tarati. Per questi motivi
il Giudice di Pace di Teano ha ritenuto la suddetta
contravvenzione e il relativo verbale nulli. Il principio
del "buon andamento e imparzialità dell'amministrazione"
sembra non essere pienamente rispettato quando ci si trova
di fronte a casi ove una ditta privata percepisce ben 26,00
€ per ogni contravvenzione, ovvero circa il 50% di quanto il
trasgressore dovrebbe versare nelle casse comunali. <<Va
considerata – spiega l’avv. Montone - la recente Sentenza
della Suprema Corte di Cassazione n° 4010/2000, la quale ha
dichiarato che l’infrazione va contestata immediatamente
quando è possibile farlo. Nella fattispecie (caso citato)
non ricorreva nessuna delle ipotesi di impossibilità
previste dall’art. 384 del regolamento C.D.S., né a
giustificazione può essere edotto il decreto prefettizio
come già detto illegittimo. Inoltre, la sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n° 10.107/2000 specifica che le
infrazioni accertate con l’autovelox modello in esame vanno
contestate immediatamente, poiché tale apparecchio è in
grado di accertare l’illecito a mezzo di un allarme acustico
e un display luminoso che indica la velocità e di segnalarlo
agli agenti quando l’autovettura ancora non ha raggiunto
l’apparecchio presidiato. Ne consegue che è sempre possibile
fermare l’autoveicolo che ha superato il limite. Dunque, non
risponde a verità la circostanza spesso narrata in verbale
dai vigili che non era possibile constatare l’infrazione ed
i motivi edotti per giustificare la mancata contestazione
sono irrilevanti>>. Pertanto, secondo i giudici della
Cassazione (sentenza 8837-05), devono essere ritenute nulle
le multe che non sono state subito contestate, giudicando
troppo generica la classica frase inserita nei verbali da
parte delle forze dell'ordine. Per questo la multa è
da considerarsi non valida e si deve fare ricorso per
annullarla.

Passiamo
ora all’obbligo della taratura per “Autovelox” e “Photored”.
<<Il fine perseguito da ADUSBEF e dall’esponente – dichiara
Stefano Montone – è solo quello di vedere riconosciuto il
diritto del cittadino alla certezza della violazione
contestata. A tal proposito sono state emesse numerose
sentenze di Giudici di Pace di diverse località italiane.
Emblematica, però, è la sentenza del Tribunale di Lodi. Nel
1997 il signor C. P., avendo ricevuto una multa per eccesso
di velocità, decise di opporla rivolgendosi alla locale
Prefettura, contestando la mancanza di adeguata taratura
dell’autovelox mod. 104/C2 (prodotto da Sodi Scientifica)
utilizzato per i rilievi. Successivamente, vedendosi
respinta l’opposizione, si rivolgeva al Tribunale, all’epoca
competente. In detta sede venne disposta perizia tecnica
d’ufficio sull’autovelox: la perizia venne eseguita dal
Dott. Paolo Soardo, direttore dell’Istituto Elettrotecnico
Nazionale di Torino (IEN- G. Ferrarsi) ed attuale Presidente
del Comitato SIT>>. Le conclusioni del Tribunale di Lodi
sono state sostanzialmente le seguenti: • uno
strumento di misura, per essere attendibile, deve essere
tarato con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e
periodicamente; • nessuna tolleranza forfetaria (cioè il 5%
stabilito dalla legge) può sostituire la taratura, unica
operazione in grado di rivelare e correggere eventuali
errori sistematici e di confermare la conformità dello
strumento alle caratteristiche metrologiche richieste; • non
può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di
sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali; • in
tema di determinazione dell'osservanza dei limiti di
velocità, non possono essere considerate fonti di prova le
risultanze di apparecchiature solamente "omologate", ma è
necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti
la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e
periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti
a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla
certezza ed attendibilità della misurazione; • tale
preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si
considera che la misurazione della velocità costituisce
accertamento irripetibile: in assenza di idonea
procedura di taratura, la misurazione della velocità risulta
assolutamente inattendibile e non idonea a provare la
fondatezza dell'accertamento amministrativo. Ovviamente,
queste conclusioni devono essere applicate a qualsiasi
modello di autovelox o photored. Nel 2000 il MLLPP con
lettera prot. 6050 del 20/09/00 chiese alla Segreteria del
SIT di provvedere all’accreditamento di Centri SIT per la
Taratura di Autovelox, in quanto si stava predisponendo un
capitolato tecnico per la taratura di tali dispositivi in
conformità alle OIML-R91. Capitolato che sarebbe dovuto
essere pubblicato sulla G.U. a partire dal gennaio 2001.
Questo capitolato non è stato ancora pubblicato. Sino ad
oggi, il Ministero (ex Ministero dei Lavori Pubblici) nelle
omologazioni degli autovelox non ha menzionato la necessità
di praticare la taratura periodica e solo nella recentissima
omologazione prot. n. 4130 del 24 dicembre 2004 dei
dispositivi denominati “Traffiphot III-SR” e “Traffiphot III
SR-Photored V” si fa menzione della taratura (anche se non
si dice da chi deve essere operata). Ciò posto, è di tutta
evidenza che gli autovelox/photored determinano gravi
sanzioni amministrative e, dunque, detti strumenti ricadono
sicuramente nell'ambito della c.d. “metrologia legale” e,
per garantire la correttezza delle misure, autovelox/photored
devono essere periodicamente tarati. Negli altri paesi UE
e non (Francia, Inghilterra, Germania, Olanda, Belgio,
Austria, Portogallo, Svezia, Finlandia, Danimarca, Svizzera,
etc) gli autovelox vengono regolarmente tarati presso gli
Istituti Metrologici Nazionali o Centri di Taratura
accreditati equivalenti ai nostri Centri SIT. In
Italia ad oggi non ci sono Centri SIT accreditati per la
taratura degli Autovelox/Photored e, quindi, nessuno di
detti strumenti è conforme a quanto richiesto da norme e
leggi vigenti (vai al sito
www.ilricorso.it per
approfondimenti sulla legge 273/91 "Istituzione del Sistema
Nazionale di taratura" e sulle Norme Europee in Materia di
taratura e “Certificati di Taratura”). <<Da tutto quanto
esposto – conclude il nostro avvocato - ne deriva
inconfutabilmente l’invalidità, formale e sostanziale, delle
apparecchiature utilizzate per il controllo dei limiti di
velocità e delle infrazioni semaforiche e, dunque, la
nullità assoluta di tutte le contravvenzioni che vengono
elevate ai danni dell’utenza stradale>>.
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